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D.P.R. 08/07/2005 n. 1692. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica. 3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. 4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A. Art. 10 - Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: -articolo 1, comma primo, secondo periodo; - articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; -articolo 3; -articolo 4; -articolo 5; -articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione », e secondo; -articolo 11; -articolo 12; -articolo 13; -articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3 b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194 f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito » alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396 g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616 h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore », e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato. », della legge 12 novembre 1990, n. 339. Note all'art. 10: - Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei collegi e sulle Commissioni centrali professionali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 23 dicembre 1944, n. 98). - Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27 e 48 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1976, n. 17), come modificato dal presente regolamento: «Art. 10 - Composizione del consiglio dell'ordine. -La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. Art. 14 - Decadenza dalla carica di membro del consiglio. Sostituzione. - Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'art. 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato art. 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio. Art. 19 - Assemblea per l'elezione del consiglio. 1. - 8. (Abrogati). 9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54. Art. 23 - Consiglio dell'ordine nazionale. -Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia. Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine nazionale. -Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero. «Art. 48 - Svolgimento del procedimento disciplinare. -Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".». - L'art. 28 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 28 (Incompatibilita).». - Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1981, n. 187), come modificato dal presente regolamento: «Art. 6 - Seggio elettorale. -Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. Art. 7 - Votazione. -Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione. Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonchè delle schede non ancora utilizzate. «Art. 9 - Scrutinio. - Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.». - Gli articoli 5, 8 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, abrogati dal presente regolamento, recavano: «Art. 5 - Assemblea per la elezione del consiglio. Art. 8 - Chiusura della votazione. Art. 15 - Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale.». -Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37), come modificato dal presente regolamento: «Art. 27 - Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. -Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente. » . -L'art. 14 del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 14. - E' istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.». -Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1994, n. 260), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 - Consiglio regionale o interregionale. 1.- 2. (Abrogati). 3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni b) determina, con deliberazione approvata dal Ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo d) provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3. 4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni. 5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti. 6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni. «Art. 4 (Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale). - 1.-6. (Abrogati). |
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